Allegato A) all’Atto Costitutivo dell’Associazione Civiltà Digitale -APS

STATUTO CIVILTÀ DIGITALE

Art. 1 Costituzione

1.1 È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Civiltà Digitale – APS”, qui di seguito detta anche “Associazione”.

1.2 L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale. L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.3 L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

2.1 L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.

2.2 Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune, e possono essere istituite ulteriori sedi dell’Associazione, anche meramente operative, in Italia o all’estero.

Art. 3 Durata

3.1 L’Associazione ha durata indeterminata.

Art. 4 Oggetto e finalità

4.1 Civiltà Digitale è un Gruppo di pensiero che nasce con l’intento di fornire un supporto intellettuale concreto allo sviluppo digitale della società italiana ed europea, in maniera indipendente e apolitica, tramite l’aggregazione di esperienze eterogenee, idee innovative e l’apporto culturale dei propri Associati, anche in ragione del presente momento storico, laddove la rivoluzione tecnologica e lo sviluppo digitale permeano ogni strato della Società. L’approccio olistico e la contaminazione interdisciplinare vogliono rappresentare il punto di forza del Gruppo Civiltà Digitale, con l’obiettivo di fornire dati, informazioni, consigli e visioni di indirizzo ai Cittadini e alle Istituzioni, anche tramite momenti di aggregazione, approfondimento e studio. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

4.2 Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge, in favore dei propri associati, avvalendosi di prestazioni rese da parte di persone fisiche e giuridiche sia su base volontaria, sia su specifico mandato, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • formazione, sia universitaria sia post-universitaria;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art.2, comma 4, del d.lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’art.1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L’Associazione, in particolare, persegue tali attività di interesse generale al fine di contribuire allo sviluppo della collettività nel mondo digitale, anche mediante:

  • la condivisione di idee, del pensiero sulle nuove tecnologie e sulla ricerca;
  • la promozione di occasioni d’incontro per la condivisione del sapere e delle conoscenze, così da stimolare la loro socialità favorendo ogni attività riguardante la ricerca scientifica e accademica sugli argomenti associativi;
  • la tutela, promozione e valorizzazione, in ambito nazionale e internazionale, delle attività a sostegno dello sviluppo di nuove conoscenze che abbiano potenziali positive ricadute sulla digitalizzazione della collettività;
  • la promozione di appropriate collaborazioni e interazioni all’interno della comunità scientifica, con aziende e privati, sia a livello nazionale sia internazionale, con l’obiettivo di contribuire ad accrescere l’interesse verso la digitalizzazione del paese finalizzata al miglioramento del benessere sociale in ambito digitale;
  • lo svolgimento di azioni sinergiche, cooperative e di reciproco interesse con altre associazioni o enti per favorire e diffondere la digitalizzazione nel paese, in particolare attraverso le persone che compongono il tessuto sociale e produttivo italiano ed europeo e che contribuiscono alla produttività delle micro, piccole e medie impese sul territorio;
  • lo svolgimento di azioni divulgative, di informazione e sensibilizzazione verso la pubblica opinione, la politica, la società, le pubbliche amministrazioni sulle questioni che attengono alle attività indicate nei punti suelencati;
  • la promozione e l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione sulla stampa e sui mass-media, di incontri e seminari, convegni e corsi di formazione;
  • la realizzazione di pubblicazioni periodiche ovvero straordinarie;
  • provvedere a rispondere a consultazioni pubbliche;
  • la promozione di iniziative di dialogo e cooperazione, nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi, con enti, istituzioni, imprese, associazioni di enti e/o imprese, al fine di contribuire a migliorare gli standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni e di servizi digitali;
  • l’assunzione di incarichi e commesse per studi, ricerche, formazione, attività di vigilanza, di indagine, con i predetti soggetti;
  • l’organizzazione di iniziative di raccolta fondi, ordinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere;
  • l’azione, sia in sede giudiziale che di conciliazione e/o arbitrale che stragiudiziale, anche in forza della legittimazione ad agire di cui agli artt. 137 e seg. d.lgs.206/2005 (Codice del Consumo) onde assicurare l’effettiva possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i rispettivi diritti ed interessi individuali e collettivi, presso le competenti Autorità a tutela dei cittadini ai sensi delle leggi in materia.

4.3 L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

Art. 5 Associati

5.1 All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

5.2 Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri,sudomanda scritta o per cooptazione, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso. Nella domanda di ammissione o accettando l’invito loro formulato, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda o procede alla cooptazione secondo criteri non discriminatori, in ogni caso coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall’Associazione.

5.3 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

5.4 La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

6.1 Può aderire all’associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere o economica. che dichiarino di voler svolgere attività di volontariato, ovvero in modo personale, spontaneo, gratuito e senza scopi di lucro, come deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.

6.2 Il numero degli associati è illimitato. L’adesione all’Associazione è annuale, automaticamente rinnovata in assenza di recesso (richiedibile in qualunque momento a mezzo di richiesta scritta) o altre cause di esclusione di cui all’art. 7.

6.3 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione e possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

6.4 Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e corrispondere le quote sociali nell’ammontare e nelle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

7.1 La qualità di associato viene meno per:

  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
  • Decadenza: la decadenza avviene trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
  • Decesso.

7.2 Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione e/o decadenza. Avverso i predetti provvedimenti il socio interessato può proporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge e comunque previo ricorso al Collegio di Garanzia, qualora costituito.

7.3 L’esclusione, la decadenza e le dimissioni non fanno sorgere alcun diritto di natura patrimoniale dell’associato, ivi compresa la restituzione delle quote associative.

Art. 8 Organi dell’Associazione

8.1 Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Il Comitato Scientifico;

e) l’Organo di controllo

f) il Collegio di Garanzia

g) il Revisore Legale dei Conti

Art. 9 L’Assemblea

9.1 L’Assemblea è composta da tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

9.2 Ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato, purché non venga delegato da più di due soci assenti.

9.3 L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

9.4 L’Assemblea Ordinaria ha il compito di delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione; individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare; deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo; eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, del Collegio di Garanzia e del Revisore Legale dei conti;

9.5 L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e sull’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

9.6 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Consigliere Segretario;

9.7 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9.8 Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

9.9 Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei due terzi dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

9.10 Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Art. 10 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra gli Associati.

10.3 I membri del Consiglio direttivo vengono eletti con sistema maggioritario.

10.4 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

10.5 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a tre incarichi ad una sola persona.

10.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Consigliere Segretario. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

10.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 11 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

11.1 Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione dell’Associazione che non siano riservati per legge o per Statuto all’Assemblea dei Soci.

11.2 Al Consiglio Direttivo spetta la determinazione delle direttive generali per promuovere le finalità e le attività stabilite dal presente statuto e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

11.3 Al Consiglio Direttivo spetta, qualora lo ritenga opportuno, redigere appositi regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, potranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione.

11.4 Al Consiglio Direttivo spetta deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs. n. 117/2017;

11.5 Al Consiglio Direttivo spetta inoltre la facoltà di istituire il Comitato Scientifico, nominando i suoi componenti, con potere di revoca, e predisporne il regolamento interno.

Art. 12 Il Presidente

12.1 Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Egli è anche Presidente dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.

12.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

12.3 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e adempie ad ogni funzione delegatagli dal Comitato Direttivo o dall’Assemblea, nonché ad ogni attribuzione prevista dallo statuto. e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

12.4 Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

Art. 13 Il Consigliere Segretario ed il Tesoriere

13.1 Il Consigliere Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

13.2 Al consigliere Segretario compete:

  1. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

13.3 Il Consigliere Segretario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

13.4 Al Tesoriere spetta il compito di:

  1. tenere ed aggiornare i libri contabili;
  2. predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 14. Organo di Controllo

14.1 L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora il consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

14.2 Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

14.3 L’Organo di controllo:

  1. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  3. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  4. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  5. L’Organo di controllo è incompatibile con la carica di Presidente e membro del Consiglio direttivo.

Art. 15 – Revisore Legale dei Conti

15.1 Il Revisore legale dei conti è nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.

15.2 È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

15.3 Il Revisore legale dei conti è incompatibile con la carica di Presidente e membro del Consiglio direttivo.

Art. 16 Collegio di Garanzia

16.1 A richiesta dell’assemblea il Consiglio Direttivo costituisce il collegio di Garanzia.

16.2 Il Collegio di Garanzia è composto da tre a cinque persone elette dall’Assemblea, con incarico di durata triennale, rieleggibili.

16.3 L’incarico di componente del Collegio è incompatibile con incarichi monocratici, con la partecipazione alla Direzione dell’associazione, o con la posizione di rapporto di lavoro subordinato o coordinato con l’Associazione

16.4 Il Collegio di Garanzia contribuisce alla interpretazione dello Statuto, operando come organo di consultazione da parte del Presidente, o pronunciandosi con decisione vincolante sui conflitti tra organi. Ha facoltà di proporre modifiche allo Statuto alla approvazione dell’Assemblea.

16.5 Il Collegio di Garanzia interviene in via conciliativa nei conflitti di ogni tipo interni all’Associazione, su richiesta degli interessati o su sollecitazione del Presidente, e comunque in rapporto di collaborazione ed interlocuzione con lui, svolgendo anche autonomi accertamenti o indagini.

16.6 Il Collegio può adottare un regolamento per il suo funzionamento.

16.7 Ogni aderente all’Associazione è tenuto, per i casi di conflitto interni all’Associazione, preliminarmente a esperire il procedimento davanti al Collegio di Garanzia. L’omissione del ricorso preventivo al Collegio di Garanzia è causa di esclusione dall’Associazione.

Art. 17 Comitato Scientifico

17.1 Il Comitato scientifico è un organo con funzioni operative finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell’Associazione così come previsti dal presente statuto.

17.2 Il Comitato scientifico è composto da un massimo di quindici membri studiosi e professionisti che operino in ambiti strettamente connessi al mondo digitale, quali telecomunicazioni, internet, ovvero negli ambiti di interesse dell’associazione.

17.3 I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, in base a criteri di eccellenza. La carica ha durata triennale e può essere revocata dal Consiglio Direttivo solo all’unanimità.

17.4 Il Comitato scientifico può adottare un regolamento coerentemente allo spirito del presente statuto.

17.5 I componenti del comitato scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora invitati, per fornire pareri consultivi.

17.6 Le attività e le scelte del Comitato scientifico devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo, al quale è inviato, con cadenza almeno annuale o su esplicita richiesta da parte dello stesso Consiglio Direttivo, un resoconto delle attività svolte.

Art. 18 Convocazione degli Organi

18.1 Il Consiglio Direttivo e L’Assemblea sono convocati dal Presidente ogniqualvolta sia necessario, o su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.

18.2 Le convocazioni dell’Assemblea sono effettuate mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica, con conferma di ricezione del socio, e tramite pubblicazione sulla home page del sito dell’Associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Art. 19 Patrimonio Sociale

19.1 Sono patrimonio esclusivo dell’Associazione i simboli, il nome e il logo originale ed ogni altro segno distintivo o marchio utilizzato nelle attività di promozione, pubblicazione, divulgazione dell’Associazione anche a carattere scientifico, sia quelli depositati e registrati che quelli semplicemente usati anche occasionalmente.

19.2 Appartengono al Patrimonio esclusivo dell’Associazione anche il risultato e il patrimonio intellettuale e scientifico frutto delle sue ricerche scientifiche e della sua attività promozionali e divulgative, delle sue pubblicazioni, ma anche delle ricerche o studi non editati, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, disegni, software, brevetti o modelli di utilità, formule o elaborazioni matematiche o scientifiche o qualsiasi altro prodotto dell’ingegno e d’opera nonché il suo Know How. Il Consiglio Direttivo può deliberarne la concessione in uso a tempo determinato.

19.3 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che possono pervenire anche da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote degli aderenti.

19.4 L’associazione dispone del suo patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Risorse economiche

20.1 Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del d.lgs. n. 117/2017, da:

  1. quote associative e contributi degli associati;
  2. erogazioni liberali di associati e terzi;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  5. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
  6. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  7. rendite patrimoniali;
  8. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  9. ricavato derivante dall’organizzazione di o partecipazione a eventi occasionali;
  10. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore o contributi corrisposti da privati, organizzazioni o enti privati e da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
  11. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

20.2 È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 Esercizio finanziario

21.1 L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Segretario tesoriere. Il bilancio consuntivo resta depositato in copia presso la sede dell’associazione, è sempre disponibile a tutti i soci in regola con i pagamenti che ne facciano richiesta, e verrà pubblicato sul sito dell’associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

22.1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, secondo le modalità indicate dal presente Statuto.

22.2 Nell’ipotesi di scioglimento, l’Assemblea dovrà nominare due liquidatori che provvederanno alle incombenze del caso congiuntamente, devolvendo il patrimonio a scopi di assistenza e/o beneficenza oppure, nell’eventualità di passivo, esigendone il ripiano da tutti i soci non onorari in parti uguali.

22.3 In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

23.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e dalla normativa nazionale vigente